Ne risulta che il GPC ha correttamente disposto la liberazione condizionale di RE 1 esclusivamente ai fini, e per l'esecuzione, del suo rimpatrio, prevedendo altresì che se quest'ultimo non fosse possibile od eseguibile la liberazione anticipata è rifiutata. Di conseguenza la decisione qui impugnata merita di essere tutelata. 6. Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto delle verosimili possibilità finanziarie del reclamante, gli devono essere poste a carico. Per questi motivi, richiamati gli art. 12 LEPM, 86 CP, 38 vCP, la LStr, l'art. 25 LTG, ed ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2.