60.2003.213, confermata dal TF con decisione 6A.63/2003 dell'8.10.2003, e decisione CRP dell'11.07.2007 in re A.S.B., inc. 60.2007.223). Ciò può valere, mutatis mutandis, anche nel caso di un effettivo rinvio in patria, come nella fattispecie, per motivi amministrativi e non più penali. La dottrina ritiene che, se la prognosi circa il comportamento del detenuto dipende dal fatto che egli rimanga in Svizzera oppure vada a stabilirsi all'estero, è allora opportuno precisare nel giudizio in punto alla libertà anticipata, che l'esecuzione della stessa è subordinata alla condizione che l'interessato, a seconda del caso, lasci effettivamente il nostro paese risp.