3 e 95 cpv. 3-5 CP). Contro tali decisioni è data facoltà al condannato e al Ministero pubblico di interporre reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti CPP alla Corte dei reclami penali (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM). Ciò, in buona sostanza, valeva già mutatis mutandis nel diritto previgente giusta i combinati disposti degli art. 339 cpv. 1 lit. j CPP TI e 7 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 27.11.2006, in vigore sino al 31.12.2010. Ne consegue che il presente gravame - tempestivo - è ricevibile in ordine, essendo presentato dal destinatario della decisione qui impugnata. 2. 2.1. L'art. 86 cpv.