1.2. L'art. 439 cpv. 1 CPP ha lasciato ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. A livello cantonale l'1.01.2011 è quindi entrata in vigore la nuova Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 20.04.2010 (nel seguito LEPM) che all'art. 10 lit. j conferisce al giudice dell'applicazione della pena (funzione che dall'1.01.2011 viene attribuita, giusta l'art. 73 LOG, al nuovo giudice dei provvedimenti coercitivi) la competenza ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv.