pertanto nella misura in cui il rimpatrio è possibile ed eseguibile l'effettiva liberazione viene effettuata per la data per la quale è previsto il volo di rientro (17.03.2011) o una data successiva, se per motivi organizzativi questo termine non potesse essere rispettato. In caso contrario (ovvero in caso di rimpatrio non possibile o non eseguibile) il beneficio della liberazione condizionale viene, dall'autorità giudicante, rifiutato.