decisione 17.02.2011 del GPC, p. 5, allegato 2 alla lettera 25.02.2011 del GPC); pertanto nella misura in cui il rimpatrio è possibile ed eseguibile l'effettiva liberazione viene effettuata per la data per la quale è previsto il volo di rientro (17.03.2011) o una data successiva, se per motivi organizzativi questo termine non potesse essere rispettato.