{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-03-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-57_2011-03-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107744&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1229dd9585285d9d9aac9540f6ec9a50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 10.03.2011 60.2011.57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. prognosi sfavorevole per pericolo di recidiva se non rimpatriato mentre prognosi favorevole se rimpatriato; straniero senza permessi e senza documenti di legittimazione che rifiuta il rimpatrio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:46:27", "Checksum": "bca4d166866a99d69b3e363a6e542e5f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 10.03.2011 60.2011.57\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. prognosi sfavorevole per pericolo di recidiva se non rimpatriato mentre prognosi favorevole se rimpatriato; straniero senza permessi e senza documenti di legittimazione che rifiuta il rimpatrio\n\n\nNel 1989 si è unito in matrimonio con una cittadina svizzera, dalla quale ha divorziato dopo 5 anni. Dalla loro unione è nato nel 1990 un figlio. Riguardo a questi familiari, dagli atti, nulla emerge di più particolareggiato e nemmeno se il reclamante intrattenga con loro stretti contatti.RE 1 ha beneficiato del permesso di dimora sino all'ottobre 2001, permesso che non gli è più stato rinnovato nel seguito. Persistendo a rimanere in Svizzera benché privo di autorizzazione e continuando illecitamente l'attività di venditore ambulante dall'ottobre 2001 al 15.12.2007, egli è incorso nella condanna alla pena pecuniaria di complessivi CHF 2'700.-- (sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni), oltre la multa di CHF 500.--, per infrazione alla (previgente) LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), pronunciata il 19.05.2009, in contumacia, dal giudice della Pretura penale. Non avendo il reclamante dato seguito alla diffida a lasciare la Svizzera, il 14.01.2010 è stato fermato dalla polizia che lo ha denunciato al Ministero pubblico per soggiorno illegale. Il 15.01.2010 l'Ufficio federale della migrazione ha emanato nei suoi confronti un divieto di entrata valido da tale data sino al 14.01.2016 (divieto questo comunicato a RE 1, il quale ha però rifiutato di firmare la relativa ricevuta e di ritirare la decisione). Il 30.03.2010 egli è stato nuovamente fermato dalla polizia. Lo stesso giorno la Sezione della popolazione ha emanato nei suoi confronti una decisione di allontanamento ex art. 64 della LF sugli stranieri (LStr), facendogli ordine di abbandonare il territorio nazionale entro 96 ore, ingiunzione questa alla quale il reclamante non ha dato seguito.\nPer aver soggiornato illegalmente nel nostro paese e avervi altresì svolto attività lucrativa senza autorizzazione nel periodo dal 15.12.2007 al 14.01.2010 egli è stato condannato il 5.11.2010 dal presidente della Pretura penale alla pena detentiva di 90 giorni [oltre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria di complessivi CHF 2'700.-- (poi commutata in 90 giorni di pena detentiva) inflittagli, come già cennato sopra, il 19.05.2009 dalla medesima autorità giudicante]. Al fine di espiare tali pene il reclamante in data 17.11.2010 è stato trasferito dal penitenziario Realta a Cazis (Canton Grigioni), ove dal 21.05.2010 si trovava in detenzione amministrativa giusta l'art. 75 LStr, ed è stato incarcerato presso il PCT La Stampa.\n5. È pacifico che RE 1 il prossimo 17.03.2011 avrà espiato i 2/3 della pena. Il comportamento da lui tenuto in carcere, ove si è occupato di lavoratori manuali e di lavori nel laboratorio di meccanica, è stato corretto e non ha dato adito ad alcun provvedimento disciplinare. È dall'ottobre 2001 che egli si trova a risiedere illegalmente, senza fissa dimora, su suolo elvetico, e ad esercitarvi attività lucrativa senza relativa autorizzazione, da cui ha ricavato i mezzi con cui sostentarsi. Da qui le sue due (uniche) condanne penali.\nSebbene conscio di dover lasciare la Svizzera, egli non ha altri progetti se non quello di rimanere sul nostro territorio, e pur di riuscirci si è privato dei suoi documenti di legittimazione, sostenendo di averli persi, e non ha collaborato al fine di riottenerli presso le competenti autorità. Ancora nel corso dell'udienza davanti al GPC egli ha ribadito di non aver intenzione di far rientro in Macedonia, ritenendo essere il nostro paese il centro dei suoi interessi. Colpito da un divieto d'entrata valido sino al 14.01.2016 egli non ha tuttavia possibilità alcuna di regolarizzare la sua permanenza in Svizzera; in questo senso nulla muta la presenza della sua ex moglie, dalla quale vive separato da ben 17 anni, e del figlio, ormai maggiorenne.\nIn tali circostanze il reclamante, se posto in libertà anticipata, verrebbe a trovarsi nella medesima situazione d'illegalità - dal profilo della legislazione sugli stranieri - sfociata nelle già menzionate condanne, per cui il rischio che egli ricommetta gli stessi reati è altamente probabile e concreto. Ciò fonda una prognosi negativa circa una liberazione ex art. 86 CP.\nSennonché la Sezione della popolazione, coadiuvata dall'Ufficio federale della migrazione, è riuscita a procurare al reclamante, presso l'ambasciata macedone a Berna, un passaporto provvisorio valido sino al 14.04.2011, come pure a organizzargli per il 17.03.2011 un volo di rimpatrio (accompagnato da tre agenti) con partenza da Zurigo e con destinazione __________.\nCiò posto è evidente che, in caso di effettiva uscita dal territorio elvetico, segnatamente nella concreta prospettiva di rientro in patria, verrebbe a cadere nella fattispecie l'elemento del pericolo di recidiva che condiziona pesantemente la prognosi.\nNe risulta che il GPC ha correttamente disposto la liberazione condizionale di RE 1 esclusivamente ai fini, e per l'esecuzione, del suo rimpatrio, prevedendo altresì che se quest'ultimo non fosse possibile od eseguibile la liberazione anticipata è rifiutata.\nDi conseguenza la decisione qui impugnata merita di essere tutelata.\n6. Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo per tener conto delle verosimili possibilità finanziarie del reclamante, gli devono essere poste a carico.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 12 LEPM, 86 CP, 38 vCP, la LStr, l'art. 25 LTG, ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto."}