{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-03-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-57_2011-03-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107744&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1229dd9585285d9d9aac9540f6ec9a50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 10.03.2011 60.2011.57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. prognosi sfavorevole per pericolo di recidiva se non rimpatriato mentre prognosi favorevole se rimpatriato; straniero senza permessi e senza documenti di legittimazione che rifiuta il rimpatrio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:46:27", "Checksum": "bca4d166866a99d69b3e363a6e542e5f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 10.03.2011 60.2011.57\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. prognosi sfavorevole per pericolo di recidiva se non rimpatriato mentre prognosi favorevole se rimpatriato; straniero senza permessi e senza documenti di legittimazione che rifiuta il rimpatrio\n\n2.3.\nDal punto di vista sostanziale, l'art. 86 cpv. 1-3 CP non si differenzia molto dal precedente art. 38 vCP (rimasto in vigore sino al 31.12.2006): in tal senso si esprime il Messaggio del CF del 21.9.1998 (pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1800-1802). Con il nuovo art. 86 cpv. 1 CP c'è stata tuttavia una modifica: se prima la liberazione era concessa al detenuto \"se si può presumere ch'egli terrà buona condotta in libertà\" (art. 38 cifra 1 vCP) con la nuova disposizione la liberazione va concessa se \"non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti\" (art. 86 cpv. 1 CP). Si passa in altre parole dall'esigenza di una prognosi favorevole circa il comportamento futuro del detenuto a quella di una prognosi non sfavorevole (decisione TF 6B_900/2010 del 20.12.2010; DTF 133 IV 201 cons. 2.2), ciò che è rilevante nei casi intermedi in cui non si arriva a formulare una prognosi certa. Per il resto la nuova normativa non si discosta nella sostanza dal diritto previgente, così che la giurisprudenza resa sotto l'imperio dell'art. 38 vCP conserva la sua validità (decisione TF 6B_428/2009 del 9.7.2009; DTF 133 IV 201).\nLa prognosi sul comportamento futuro deve fondarsi su una valutazione complessiva, che deve tenere conto dei precedenti del condannato, della sua personalità, del suo comportamento da un lato in generale e dall'altro lato nel contesto della commissione dei reati che sono alla base della condanna, e, soprattutto, il grado del suo eventuale ravvedimento così come le condizioni nelle quali ci si può attendere che egli vivrà dopo la sua liberazione (decisione 6B_714/2010 del 4.01.2011 cons. 2.4. e 6B_428/2009 del 9.07.2009 cons. 1.1.; DTF 133 IV 201 cons. 2.3.; 124 IV 193 cons. 3). Al riguardo, di fronte a pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità dell'agente, se questa diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse interamente scontata e quindi se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da regole di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla sua risocializzazione che non l'esecuzione completa della pena (DTF 124 IV 193 cons. 4).\nLa natura del reato che ha portato alla condanna, anche se l'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale va considerata, di per sé non è determinante per la formulazione della prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 cons. 3).\nPer quanto riguarda la condotta tenuta durante l'esecuzione della pena, solo comportamenti che hanno gravemente ostacolato la disciplina carceraria o che denotano di per sé l'assenza di emendamento possono avere valenza autonoma per escludere la liberazione condizionale. Comportamenti meno gravi possono invece essere esaminati nel contesto della prognosi sulla futura condotta in libertà (DTF 119 IV 5 cons. 1a con rif.), stante che, nei lavori preparatori relativi alla revisione della parte generale del CP entrata in vigore l'1.01.2007, si ribadisce chiaramente che il criterio determinante per una liberazione condizionale è rappresentato dalla prognosi, formulata al momento della liberazione, circa la possibilità che il detenuto commetta altri crimini o delitti (cfr. Messaggio del CF del 21.09.1998, pubblicato in FF 1999 p. 1669 ss, p. 1801).\n3. Nel caso in esame il problema della liberazione condizionale, e con esso della prognosi, si intreccia strettamente con quello relativo all'effettiva possibilità di rimpatriare il qui reclamante.\nIn passato l'allora Camera dei ricorsi penali aveva avuto modo di esprimersi sulla questione a sapere se era data o meno la facoltà di far dipendere la concessione della libertà condizionale dalla possibilità effettiva della pena accessoria dell'espulsione, allora prevista dall'art. 55 vCP (abrogato con la revisione del CP del 2002, entrata in vigore l'1.01.2007), concludendo per l'affermativa (decisione CRP del 30.07.2003 in re I.B., inc. 60.2003.213, confermata dal TF con decisione 6A.63/2003 dell'8.10.2003, e decisione CRP dell'11.07.2007 in re A.S.B., inc. 60.2007.223).\nCiò può valere, mutatis mutandis, anche nel caso di un effettivo rinvio in patria, come nella fattispecie, per motivi amministrativi e non più penali.\nLa dottrina ritiene che, se la prognosi circa il comportamento del detenuto dipende dal fatto che egli rimanga in Svizzera oppure vada a stabilirsi all'estero, è allora opportuno precisare nel giudizio in punto alla libertà anticipata, che l'esecuzione della stessa è subordinata alla condizione che l'interessato, a seconda del caso, lasci effettivamente il nostro paese risp. ne ottenga il soggiorno (BSK Strafrecht I - A. BAECHTOLD, 2a. ed., art. 86 n. 19).\n4. Della vita anteriore del reclamante si conosce poco. Egli è nato il __________1956 a __________, in Macedonia, dove ha trascorso l'infanzia insieme ai genitori e ai sette fratelli e alle due sorelle. In tarda adolescenza si è trasferito in Cecoslovacchia per frequentare una scuola di clown giocolieri ed unitosi poi ad una compagnia avrebbe tenuto degli spettacoli in tutta Europa. Negli anni '80 è giunto in Ticino, unitamente ad alcuni suoi familiari. Come stagionale ha trovato lavoro presso alcuni esercizi pubblici __________ in qualità di cameriere e portiere di notte. Nel seguito egli ha ricavato i mezzi necessari al proprio sostentamento con l'attività di venditore ambulante al mercato di __________."}