{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-03-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-57_2011-03-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107744&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1229dd9585285d9d9aac9540f6ec9a50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 10.03.2011 60.2011.57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. prognosi sfavorevole per pericolo di recidiva se non rimpatriato mentre prognosi favorevole se rimpatriato; straniero senza permessi e senza documenti di legittimazione che rifiuta il rimpatrio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:46:27", "Checksum": "bca4d166866a99d69b3e363a6e542e5f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 10.03.2011 60.2011.57\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. prognosi sfavorevole per pericolo di recidiva se non rimpatriato mentre prognosi favorevole se rimpatriato; straniero senza permessi e senza documenti di legittimazione che rifiuta il rimpatrio\n\n\ne. Dopo aver brevemente ricapitolato la situazione del reclamante e aver valutato i preavvisi (negativi) delle autorità interpellate, il GPC ha evidenziato che la prognosi alla sua liberazione condizionale (senza condizioni) è negativa, in quanto RE 1, se posto in libertà anticipata, verrebbe a trovarsi nella medesima situazione - illegale dal profilo della legislazione sugli stranieri - che lo ha condotto alle due condanne di cui sta espiando le pene, così che, a giudizio del giudice, il rischio che egli commetta gli stessi reati è in concreto più che ipotetico. Constatato come il servizio rimpatri della Sezione della popolazione si è adoperato per assicurare il rientro del reclamante al suo paese d'origine, organizzando un volo per il prossimo 17 marzo a.c. così come procurando la necessaria documentazione personale di accompagnamento, il magistrato ha altresì rilevato che, in caso di rientro effettivo del condannato in patria, è possibile formulare una prognosi non sfavorevole circa la concessione della liberazione condizionale. Tuttavia sia in precedenti occasioni, sia in sede di audizione il reclamante ha palesato l'intenzione di non voler abbandonare il territorio svizzero e di opporsi al suo rientro in Macedonia. In tali circostanze il giudice ha deciso che RE 1 è posto in libertà condizionale \"esclusivamente ai fini, e per l'esecuzione, del rimpatrio (e, quindi, abbandono del territorio svizzero)\" (cfr. decisione 17.02.2011 del GPC, p. 5, allegato 2 alla lettera 25.02.2011 del GPC); pertanto nella misura in cui il rimpatrio è possibile ed eseguibile l'effettiva liberazione viene effettuata per la data per la quale è previsto il volo di rientro (17.03.2011) o una data successiva, se per motivi organizzativi questo termine non potesse essere rispettato. In caso contrario (ovvero in caso di rimpatrio non possibile o non eseguibile) il beneficio della liberazione condizionale viene, dall'autorità giudicante, rifiutato.\nf. Nel (tempestivo) scritto 24/28.02.2011, interpretato quale reclamo contro la surriferita decisione del GPC (che è stata intimata brevi manu seduta stante al reclamante dopo essergli stato comunicato verbalmente il sunto delle motivazioni nonché letto il dispositivo, siccome il qui reclamante si è rifiutato di firmare la relativa ricevuta), RE 1 dichiara che \"in base alla vostra documentazione del 17.02.2011, inoltro regolare opposizione al decreto d'accusa, riferendomi in modo specifico al fatto di non voler la liberazione Condizionale, ma di voler espiare tutta la mia pena (17 Maggio 2011)\" (cfr. scritto 24.02.2011 allegato 1 alla lettera 25.02.2011 del GPC).\ng. Il GPC, nel trasmettere la documentazione inerente alla procedura circa la disamina della liberazione anticipata, asserisce di rimettersi al giudizio di questa Corte mentre che la Sezione della popolazione nelle proprie osservazioni, rilevato come il volo di rimpatrio sia previsto per il prossimo 17 marzo a.c., precisa che qualora RE 1 \"dovesse rifiutare il suo allontanamento dalla Svizzera, ci opponiamo a che lo stesso venga liberato a 2/3 della sua pena. Pertanto, in questo caso, chiediamo che la pena venga scontata interamente in modo da poter organizzare il suo rimpatrio, se del caso in forma coatta tramite l'applicazione delle misure coercitive\" (cfr. osservazioni 2.03.2011 della Sezione della popolazione, doc. 3).\nin diritto\n1. 1.1.\nIn data 1.01.2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), che ha portato all'abrogazione del Codice di procedura penale ticinese (CPP TI) e alla riforma di diverse altre leggi cantonali.\n"}