{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-03-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-57_2011-03-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=107744&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=79&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1229dd9585285d9d9aac9540f6ec9a50"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 10.03.2011 60.2011.57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. prognosi sfavorevole per pericolo di recidiva se non rimpatriato mentre prognosi favorevole se rimpatriato; straniero senza permessi e senza documenti di legittimazione che rifiuta il rimpatrio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:46:27", "Checksum": "bca4d166866a99d69b3e363a6e542e5f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 10.03.2011 60.2011.57\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del GPC in materia di concessione della liberazione condizionale. prognosi sfavorevole per pericolo di recidiva se non rimpatriato mentre prognosi favorevole se rimpatriato; straniero senza permessi e senza documenti di legittimazione che rifiuta il rimpatrio\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nElena Tagli Schmid, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 24/28.02.2011 presentato da\n|\n|\nRE 1 ,\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 17.02.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) Edy Meli, sedente in materia di applicazione della pena, in relazione alla concessione della liberazione condizionale (inc. GPC __________); |\npremesso che lo scritto 24.02.2011 è stato erroneamente inviato al GPC, il quale con lettera 25/28.02.2011 l'ha trasmesso, per competenza, a questa Corte, rilevando nel contempo di non avere osservazioni da presentare e di rimettersi al giudizio di questa Corte;\nrichiamate le osservazioni 2/7.03.2011 della Sezione della popolazione, in cui precisa di opporsi alla liberazione condizionale qualora l'istante si rifiutasse di dar seguito al suo rimpatrio in aereo previsto per il 17.03.2011;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con sentenza 5.11.2010 (cresciuta in giudicato) il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto RE 1, cittadino macedone, colpevole di infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri (per avere soggiornato illegalmente nel __________ nel periodo dal 15.12.2007 al 31.12.2007) e di infrazione alla LF sugli stranieri (per avere nel periodo dall'1.01.2008 al 14.01.2010 soggiornato illegalmente nel __________ nonché svolto attività lucrativa privo dei necessari permessi della Polizia degli stranieri) e lo ha quindi condannato alla pena detentiva di 90 giorni (inc. __________). Nel contempo ha ordinato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di 90 aliquote giornaliere di CHF 30.-- cadauna, per complessivi CHF 2'700.--, inflitta dalla Pretura penale il 19.05.2009 (inc. __________). Pena pecuniaria questa che siccome rimasta impagata è stata commutata in 90 giorni di pena detentiva sostitutiva ex art. 36 cpv. 1 CP.\nb. In base all'ordine di esecuzione RE 1 è in espiazione di pena presso il PCT La Stampa a partire dal 17.11.2010; egli raggiungerà i 2/3 il 17.03.2011 mentre che il fine pena è previsto per il 16.05.2011.\nc. Nell'ambito della procedura inerente all'esame della liberazione condizionale, avviata d'ufficio, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha proceduto a raccogliere i preavvisi delle autorità interessate.\nIn data 31.01.2011 l'Ufficio di patronato ha espresso preavviso negativo, siccome il qui reclamante in quanto privo di documenti di legittimazione e di un permesso di soggiorno se posto in liberazione anticipata \"continuerebbe a condurre una vita di precariato e di recidiva specifica\". Ha inoltre aggiunto che il preavviso diventerebbe per contro positivo \"qualora l'interessato collabori per l'ottenimento dei documenti d'identità e sarà fattibile un suo rientro nel paese d'origine\" (cfr. scritto 31.01.2011 dell'Ufficio di patronato, allegato 3 alla lettera 25.02.2011 del GPC). Dal canto suo il direttore aggiunto delle strutture carcerarie cantonali, __________, in data 3.02.2011 ha formulato preavviso negativo \"fintanto non è fattibile la partenza regolare dalla Svizzera\" (cfr. scritto 3.02.2011, allegato 3 alla lettera 25.02.2011 del GPC), stante che RE 1, a fronte di un comportamento in carcere ritenuto in ordine e che non ha dato adito a provvedimenti disciplinari, non possiede il passaporto macedone (che dice di aver perso e non collabora al fine di riottenerlo siccome si oppone al rientro in patria) e nemmeno il permesso di dimora \"B\" (venuto a scadere nel 2001, senza successivi rinnovi).\nd. In data 17.02.2011 il GPC ha proceduto all'audizione del reclamante. Quest'ultimo davanti al magistrato, preso atto del contenuto dei surriferiti preavvisi e del possibile volo di rimpatrio previsto per il 17.03.2011, ha contestato la sua condizione di condannato penalmente e di illegale dal punto di vista del diritto degli stranieri dichiarando altresì di opporsi al suo rientro in Macedonia, e ciò nei seguenti termini: \"io non voglio dire niente circa la mia situazione e considero non giusto che si ritenga che io sono senza permessi e non giusta neppure la condanna del 5 novembre 2010 nell'ambito della quale il mio caso è stato trasformato in penale e io non capisco il perché. Ricordo che sono in Svizzera ininterrottamente dal 1989 quando mi sono sposato con una cittadina svizzera. Mio figlio è nato qui e vive qui. Il mio permesso B (dimora) non è mai scaduto ma è congelato da diversi anni. Tutti sanno dove vivo e dove lavoro. Praticamente sono privato della libertà dal maggio 2010 per motivi legati alla mia presenza in Svizzera: avevo ricevuto nel gennaio 2010 una diffida a lasciare la Svizzera. Nel novembre 2010 il mio caso è «diventato» penale e sono stato incarcerato alla Stampa il 17 novembre 2010. Adr. Non ho intenzione di accettare la possibilità di rientrare in Macedonia il 17 marzo 2011 (...)\" (cfr. verbale di udienza 17.02.2011, allegato 2, alla lettera 25.02.2011 del GPC). Dopo di ché egli ha dichiarato di non voler più rispondere ad alcuna domanda e non ha voluto firmare il verbale di udienza in assenza di un avvocato."}