la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione". 4. Nel presente caso, pur essendo stati gli istanti parti (quali parti civili) nel procedimento nel frattempo terminato, devono seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).