Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito. Si considera, nell’esame della proporzionalità della durata della carcerazione, la gravità dei reati oggetto del procedimento (decisione TF 1B_9/2011 del 7.2.2011, considerando 7.1.; BSK StPO – G. ALBERTINI / T. ARMBRUSTER, art. 212 CPP n. 12 ss.).