7.2. Rimane da valutare se la carcerazione ordinata formalmente in maniera corretta rispetti, materialmente, il principio di proporzionalità secondo cui la durata della carcerazione non può superare quella della pena detentiva presumibile (art. 212 cpv. 3 CPP) ed il principio di celerità. 7.2.1. Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata della carcerazione, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito.