1 seconda frase CPP). 7.1.3. Il giudice dei provvedimenti coercitivi, accogliendo l’istanza del procuratore pubblico senza indicare una durata precisa della privazione della libertà (in analogia a quanto invece prevede l’art. 227 cpv. 7 CPP), ha – formalmente – disposto correttamente la carcerazione di sicurezza del reclamante RE 1, che si protrarrà fino al giudicato della sentenza, all’inizio di una sanzione privativa della libertà o alla liberazione (art. 220 cpv. 2 CPP).