4 prima frase). Il fatto che la carcerazione di sicurezza non sia soggetta ad una durata prestabilita e pertanto a proroga, con la conseguenza che essa perduri, riservata la scarcerazione giusta gli art. 230 o 233 CPP, fino al giudicato della sentenza oppure fino all’inizio di una sanzione privativa della libertà (art. 220 cpv. 2 CPP), è dunque compatibile con il diritto dell’imputato di restare in libertà (art. 212 cpv. 1 prima frase CPP), ossia con il diritto a che possa essere sottoposto a provvedimenti coercitivi privativi della libertà soltanto entro i limiti del CPP (art. 212 cpv. 1 seconda frase CPP).