In materia di carcerazione di sicurezza l’art. 230 CPP prevede esplicitamente che, nel procedimento di primo grado (art. 328 ss. CPP), l’imputato e il pubblico ministero possano presentare domanda di scarcerazione (cpv. 1); inoltre, previo accordo del pubblico ministero, la scarcerazione può essere ordinata anche di propria iniziativa da chi dirige il procedimento (cpv. 4 prima frase).