b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta; oppure c. misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo. Le competenti autorità – ovvero segnatamente il magistrato inquirente e, dopo la promozione dell’accusa, il giudice – devono quindi costantemente esaminare, a prescindere da un’esplicita domanda dell’imputato, la sussistenza dei motivi di carcerazione (U. WEDER, Kommentar zur StPO, art. 212 CPP n. 7). In materia di carcerazione di sicurezza l’art. 230 CPP prevede esplicitamente che, nel procedimento di primo grado (art. 328 ss. CPP), l’imputato e il pubblico ministero possano presentare domanda di scarcerazione (cpv.