Ciò è da ricondurre al fatto che, essendo stata promossa l’accusa, gli elementi indizianti ed i motivi alternativi necessari per l’adozione della misura sono reputati dati e non suscettibili di controllo ad intervalli regolari (Commentario CPP, E. MELI, art. 229 CPP n. 15). Questa situazione non implica tuttavia che, dovessero venire meno i motivi di carcerazione, l’imputato debba restare detenuto. L’art. 212 cpv. 2 CPP impone infatti che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà vadano revocati (d’ufficio) non appena: a. i loro presupposti non sono più adempiuti; b. la durata prevista dal presente Codice o autorizzata dal giudice è scaduta;