Al considerando 2.3., al quale si rinvia, già si è detto che la carcerazione di sicurezza non è soggetta ad una durata prestabilita e quindi a proroga; l’applicazione dell’art. 227 CPP, al quale rimanda l’art. 229 cpv. 3 lit. b CPP, è infatti limitata alla procedura relativa alla domanda di messa in carcerazione. Ciò è da ricondurre al fatto che, essendo stata promossa l’accusa, gli elementi indizianti ed i motivi alternativi necessari per l’adozione della misura sono reputati dati e non suscettibili di controllo ad intervalli regolari (Commentario CPP, E. MELI, art. 229 CPP n. 15).