L’art. 229 CPP rinvierebbe, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, all’art. 227 CPP disciplinante la proroga della carcerazione preventiva, il cui cpv. 7 prevedrebbe che “la proroga della carcerazione preventiva è di volta in volta concessa al massimo per tre mesi, in casi eccezionali al massimo per sei mesi”. Il CPP non indicherebbe termini massimi entro i quali, dopo l’emanazione dell’atto di accusa, debba essere aggiornato il dibattimento; la fase predibattimentale apparirebbe, secondo il nuovo diritto, anche più corposa. Non sarebbe pertanto affatto garantito che i termini giusta l’art. 227 CPP siano rispettati. 7.1.2. Al considerando 2.3.