La grave problematica psichiatrica di cui soffre RE 1 – così come accertata dal perito (considerando 5.2.3.3.) – appare di conseguenza, al momento attuale, meglio controllata nel contesto carcerario, proprio per la particolarità del medesimo. Ci si potrebbe chiedere se l’eventuale obbligo di sottoporsi ad un trattamento medico (art. 237 cpv. 2 lit. f CPP) – associato agli arresti domiciliari ed alla “presence monitoring” – sia provvedimento atto a raggiungere gli obiettivi della carcerazione preventiva. La risposta deve essere negativa. Il perito, come già detto, ha infatti indicato che “(…) per migliorare a RE 1 sarebbe necessario (non solo sufficiente) un trattamento ambulatoriale.