ambiente domestico”. Ha ritenuto dette critiche “(…) non del tutto prive di fondamento (…)”, pur segnalando che “(…) non potrebbero essere tuttavia decisive nel quadro dell’esecuzione di un’eventuale pena privativa della libertà (…)” (decisione 14.3.2011, p. 10, considerando 5.2., inc. TF __________). Ora, il fatto che – in carcere – il reclamante avrebbe maggiore possibilità, rispetto al suo domicilio, di essere esposto ad avances esplicite, insistenti e pubbliche non è sufficiente per concludere che, quindi, sarebbe meglio una misura sostitutiva.