, la situazione psichiatrica di RE 1, che determina il pericolo di recidiva, non si è modificata in modo rilevante rispetto alla decisione 31.1.2011. Il reclamante sostiene invero, come già nel precedente reclamo 13.1.2011, che al suo domicilio non avrebbe modo di incontrare persone del proprio sesso che potrebbero fargli, in pubblico, delle avances di natura sessuale. In questo senso la detenzione in ambiente carcerario sarebbe addirittura molto meno efficace nel contenere il pericolo di recidiva. Sarebbe infatti in quotidiano contatto con persone di sesso maschile;