Neppure può essere escluso, in assenza di una sorveglianza permanente diretta, che una situazione scatenante una possibile ricaduta possa avvenire nel perimetro delle mura domestiche. Nel presente caso, l’esigenza di prevenzione appare prevalente, e non sarebbe sufficientemente tutelata dalla misura sostitutiva proposta”. Queste motivazioni restano pertinenti ancora adesso. Infatti, come esposto al considerando 5.2.3.3., la situazione psichiatrica di RE 1, che determina il pericolo di recidiva, non si è modificata in modo rilevante rispetto alla decisione 31.1.2011.