E ciò anche ricorrendo alla sorveglianza elettronica. I fatti a fondamento del procedimento a carico del reclamante dimostrano come siano stati sufficienti pochissimi istanti perché, in ragione anche del disturbo diagnosticato e della realizzazione di una situazione di quelle a rischio (di recidiva), egli incorresse in un comportamento violento ed omicida su una persona. In simili circostanze, appare estremamente rischioso (come nel caso di una messa in libertà provvisoria), decretare l’obbligo di “arresti domiciliari”, come richiesto dal reclamante.