Si tratta di esaminare se gli arresti domiciliari con la “presence monitoring” – ovvero il controllo della presenza al domicilio (BSK StPO – J. WEBER, art. 237 CPP n. 36) – sono atti a scongiurare l’accertato pericolo di recidiva ed a sostituire la carcerazione di sicurezza, che deve essere ordinata e mantenuta soltanto quale ultima ratio (M. HUG, Kommentar zur StPO, art. 237 CPP n. 1). Nel giudizio 31.1.2011 (p. 18 s.) questa Corte aveva ritenuto che il pericolo di recidiva non potesse essere adeguatamente impedito o escluso da un obbligo di dimorare al proprio domicilio. Aveva reputato, tra l’altro, che: “(considerando 7.3.)