(…) c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è concretizzato dall’art. 237 CPP. Esso disciplina che il giudice competente ordini una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione (cpv. 1). Sono misure sostitutive segnatamente: a. il versamento di una cauzione; b. il blocco dei documenti d’identità o di legittimazione; c. l’obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato; d. l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico;