6.2. L’art. 212 cpv. 2 lit. c CPP prevede – in applicazione dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà (Commentario CPP, E. MELI, art. 212 CPP n. 2) – che eventuali provvedimenti coercitivi privativi della libertà devono essere revocati (d’ufficio) non appena misure sostitutive consentono di raggiungere lo stesso obiettivo. Tale assunto – esplicitato dall’art. 197 cpv. 1 lit. c CPP [secondo cui possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se: (…) c. gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe] – è concretizzato dall’art. 237 CPP.