E’ quindi ammesso – quale condizione cumulativa all’esistenza di seri e gravi indizi di colpevolezza – un pericolo di recidiva. 6. 6.1. Questa Corte, accertati seri indizi di colpevolezza e un pericolo di recidiva, deve (BSK StPO – M. HÄRRI, art. 237 CPP n. 49) esaminare se possano entrare in discussione misure sostitutive.