Detto al contrario e in modo semplicistico, non è sufficiente qualche seduta dallo psichiatra. Inoltre è necessario che l’accusato si faccia curare da un terapeuta esperto” (verbale di interrogatorio 7.12.2010, p. 8, AI 140). Il fatto che in data 1.2.2011 il procuratore pubblico abbia promosso l’accusa a carico di RE 1 deferendolo davanti alla competente Corte è ininfluente per la sua pericolosità. Non si vede infatti in che modo – stante la turba psichica – la circostanza di essere prossimi al giudizio osti al ricadere nell’illecito. E’ quindi ammesso – quale condizione cumulativa all’esistenza di seri e gravi indizi di colpevolezza – un pericolo di recidiva.