Di seguito verranno dunque riassunti e ribaditi i principali motivi di contestazione”; “(…) vengono qui ribadite le censure già sollevate dalla difesa nell’ambito delle pregresse procedure ricorsuali, (…)” (reclamo 21/22.2.2011, p. 4)], già compiutamente evase. La situazione psichiatrica del reclamante – che, come detto, sostanzialmente fonda il pericolo di recidiva – non è inoltre mutata in maniera importante rispetto alla citata decisione 31.1.2011.