Questa Corte deve – ancora oggi – ribadire l’esistenza di un pericolo di recidiva in applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, per le medesime ragioni di cui alla sua sentenza 31.1.2011, fatte proprie dal giudice dei provvedimenti coercitivi in data 8.2.2011, e confermate dall’Alta Corte il 14.3.2011 (inc. TF __________). Si può pertanto integralmente rinviare – in applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale (considerando 3.2.) – alle motivazioni della sentenza 31.1.2011 (inc. CRP __________), riassunte al considerando 5.2.3.1.