Ha precisato che questa conclusione non significava che “(…) l’art. 221 cpv. 1 lett. c CPP possa indiscriminatamente essere applicato anche in assenza di reati pregressi, ma lo può essere solo con grande ritegno, in presenza di gravi crimini o delitti e di un pericolo serio e concreto per le potenziali vittime. Spetterà alla giurisprudenza delimitarne, di caso in caso, con particolare circospezione la sua applicazione, tenendo conto delle specificità delle singole, differenti fattispecie” (decisione 14.3.2011, p. 9, considerando 4.5., inc. TF __________). 5.2.3.3. Questa Corte deve – ancora oggi – ribadire l’esistenza di un pericolo di recidiva in applicazione dell’art. 221 cpv.