Decidere in senso contrario, tenuto conto della situazione psichica di RE 1, della sua imprevedibilità o aggressività, avrebbe significato esporre ad un rischio irresponsabile le vittime potenziali di nuovi, gravi atti di violenza. Era quindi decisiva la circostanza che la sicurezza altrui non fosse meno minacciata in questo caso che in quello previsto dalla fattispecie dell’art. 221 cpv. 2 CPP (decisione 14.3.2011, p. 8 s., considerandi 4.2. ss., inc. TF __________). Ha precisato che questa conclusione non significava che “(…) l’art. 221 cpv.