Si era al cospetto di un crimine grave, in relazione al quale la perizia giudiziaria concludeva in determinate condizioni per un chiaro pericolo di recidiva. Appariva manifesto, considerate le specificitĂ  del caso, che il legislatore non intendesse, in simili circostanze, esporre ad un serio pericolo la sicurezza di altre persone. Decidere in senso contrario, tenuto conto della situazione psichica di RE 1, della sua imprevedibilitĂ  o aggressivitĂ , avrebbe significato esporre ad un rischio irresponsabile le vittime potenziali di nuovi, gravi atti di violenza.