2 risultava la volontà del legislatore, precisata nel Messaggio, di tutelare in casi particolarmente gravi la sicurezza altrui prevenendo pericoli seri e concreti. Ha concluso ritenendo che, ricordati la situazione personale dell’imputato ed il suo rifiuto di sottoporsi al necessario trattamento psicoterapico di lunga durata, si era in presenza di un pericolo potenziale particolarmente intenso, grave e realistico, non altrimenti evitabile, se non con la carcerazione. Si era al cospetto di un crimine grave, in relazione al quale la perizia giudiziaria concludeva in determinate condizioni per un chiaro pericolo di recidiva.