2 CPP. Ha continuato sottolineando che dalla perizia psichiatrica, dal relativo verbale di delucidazione e dagli accertamenti operati dalla Corte cantonale risultava chiaramente che la messa in libertà di RE 1 avrebbe costituito una minaccia grave, seria e concreta per la sicurezza pubblica. Dall’interpretazione sistematica e teleologica dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP in relazione al suo cpv. 2 risultava la volontà del legislatore, precisata nel Messaggio, di tutelare in casi particolarmente gravi la sicurezza altrui prevenendo pericoli seri e concreti.