da una parte, la libertà personale del carcerato in attesa di giudizio e, dall’altra, la sicurezza pubblica. Ha aggiunto che la sicurezza pubblica non era meno compromessa dal pericolo serio e concreto che un imputato gravemente indiziato di un crimine o di un delitto minacciasse seriamente la sicurezza altrui commettendone altri, pericolo che in concreto derivava dal comportamento e dall’accertata turba psichica del ricorrente, che quando vi era seriamente da temere che chi aveva proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compisse poi effettivamente, come previsto dall’art. 221 cpv. 2 CPP.