c CPP, l’esistenza di un pericolo di recidiva a carico dell’imputato. 5.2.3.2. Il Tribunale federale, con giudizio 14.3.2011, ha ritenuto – respingendo il gravame 2/4.2.2011 dell’imputato – che, con riferimento all’interpretazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, si era in presenza di due differenti beni giuridici da proteggere: da una parte, la libertà personale del carcerato in attesa di giudizio e, dall’altra, la sicurezza pubblica.