L’esistenza di un referto peritale, proceduralmente prova a tutti gli effetti, rappresentava certo un elemento concreto che concorreva a fondare in modo serio una prognosi a sostegno del pericolo di recidiva. L’assenza di un secondo precedente analogo, unito ad un’interpretazione rigida letterale e storica, avrebbe impedito di perseguire lo scopo di prevenzione, realizzando il rischio di commissione di un crimine grave. Di conseguenza, anche in assenza di uno specifico secondo reato analogo, si doveva ammettere, in applicazione dell’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP, l’esistenza di un pericolo di recidiva a carico dell’imputato.