il testo della norma era quindi da interpretare nel senso che per “reati analoghi” si dovessero intendere uno o più reati simili a quelli che seriamente erano temuti per la sicurezza altrui (in questi era compreso anche il reato per cui era pendente il procedimento, in quanto precedente a quelli temuti). Ha reputato, sussumendo la norma al caso concreto, che era pacifico che RE 1 avesse commesso un crimine grave, che poteva essere considerato un reato analogo perpetrato in precedenza. L’esistenza di un referto peritale, proceduralmente prova a tutti gli effetti, rappresentava certo un elemento concreto che concorreva a fondare in modo serio una prognosi a sostegno del pericolo di recidiva.