Ha di seguito constatato che la delucidazione della perizia giudiziaria il 7.12.2010 non aveva sostanzialmente modificato il contenuto del referto; anche le critiche alla perizia di cui alla consulenza peritale 28.12.2010, di parte, rispettivamente l’inizio di una psicoterapia non erano tali da mutare le predette conclusioni. Ha quindi concluso che – in fatto – non erano occorsi cambiamenti di rilievo tali da modificare quanto precedentemente reputato dalla Corte. Ha, poi, esaminato le modifiche intervenute in diritto con l’entrata in vigore, l’1.1.2011, del Codice di procedura penale – CPP – del 5.10.2007. Ha in particolare esaminato l’art. 221 cpv.