il pericolo di recidiva individuato dal perito rimarrebbe circoscritto al verificarsi di eventi per loro natura rari e non frequenti nella vita di tutti i giorni, ciò che non giustificherebbe il mantenimento della carcerazione; farebbe inoltre difetto una base legale in quanto l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP esigerebbe la commissione, in precedenza, di reati analoghi. 5.2.3. 5.2.3.1. Nel menzionato giudizio 31.1.2011 (p. 8 ss.) questa Corte ha anzitutto riportato quanto ritenuto nella precedente decisione 6.12.2010 (inc. CRP __________) in capo al pericolo di recidiva, fondato sulla perizia psichiatrica (nella quale il perito dr. med.