5.2. 5.2.1. Il giudice dei provvedimenti coercitivi – facendo riferimento, come esposto, alla decisione 31.1.2011 di questa Corte – ha ritenuto che nel caso concreto fosse adempiuto il presupposto del pericolo di recidiva regolamentato dall’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP. 5.2.2. RE 1 contesta, con argomentazioni non differenti da quelle già proposte con reclamo 13.1.2011, che il disposto in questione sia applicabile al caso: il pericolo di recidiva individuato dal perito rimarrebbe circoscritto al verificarsi di eventi per loro natura rari e non frequenti nella vita di tutti i giorni, ciò che non giustificherebbe il mantenimento della carcerazione;