L’esame di questo presupposto deve essere effettuato nell’ottica delle finalità dello specifico giudizio relativo alla misura cautelare in discussione, senza che la conclusione possa essere letta quale affermazione di colpevolezza o di innocenza; non si tratta dunque di valutare nella sostanza l’esistenza del reato o la colpevolezza dell’imputato, ossia di addentrarsi in giudizi di merito (Commentario CPP, E. MELI, art. 221 CPP n. 4; art. 229 CPP n. 3).