In queste circostanze, la censura di RE 1 in merito ad un difetto di motivazione della decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, che si era limitato a riprodurre i considerandi del giudizio 31.1.2011 di questa Corte, è infondata. 4. 4.1. La carcerazione di sicurezza implica anzitutto, come detto in precedenza, che l’imputato sia gravemente indiziato di un crimine o di un delitto (BSK StPO – M. FORSTER, art. 221 CPP n. 1 ss.). L’esame di questo presupposto deve essere effettuato nell’ottica delle finalità dello specifico giudizio relativo alla misura cautelare in discussione, senza che la conclusione possa essere letta quale affermazione di colpevolezza o di innocenza;