Tanto è vero che il Tribunale federale, respingendo con giudizio 14.3.2011 (inc. TF __________, di cui si dirà in seguito) il ricorso in materia di diritto penale 2/4.2.2011 del reclamante contro la sentenza 31.1.2011 di questa Corte, nulla le aveva rimproverato in merito ad un’eventuale carenza di motivazione. In queste circostanze, la censura di RE 1 in merito ad un difetto di motivazione della decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi, che si era limitato a riprodurre i considerandi del giudizio 31.1.2011 di questa Corte, è infondata.