Dal 31.1.2011 neppure sono intervenuti nell’inchiesta elementi nuovi, se non che a carico del reclamante è stata promossa l’accusa (fatto, questo, che evidentemente non influisce sulla pericolosità del reclamante e quindi sul concreto pericolo di recidiva). La Corte dei reclami penali, da parte sua, si era diffusamente confrontata con la questione a sapere se l’art. 221 cpv. 1 lit. c CPP (che, secondo il suo tenore letterale, prevede – tra l’altro – l’aver già commesso in precedenza reati analoghi) fosse applicabile al caso concreto, ossequiando – certo – l’obbligo di motivazione. Tanto è vero che il Tribunale federale, respingendo con giudizio 14.3.2011 (inc.