RE 1, che ha rinunciato a presentare osservazioni all’istanza di carcerazione di sicurezza 1.2.2011 del procuratore pubblico, non ha infatti invocato argomenti differenti rispetto a quelli richiamati con il suo reclamo 13.1.2011 a questa Corte (censure evase con giudizio 31.1.2011, p. 8-17, riportato nella sentenza 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi). Dal 31.1.2011 neppure sono intervenuti nell’inchiesta elementi nuovi, se non che a carico del reclamante è stata promossa l’accusa (fatto, questo, che evidentemente non influisce sulla pericolosità del reclamante e quindi sul concreto pericolo di recidiva).