Ora – in applicazione della suddetta giurisprudenza dell’Alta Corte in materia di proroga della carcerazione preventiva, applicabile per analogia al caso di specie riguardante la carcerazione di sicurezza (sostanzialmente identica, nei presupposti e nelle limitazioni della libertà, ad una proroga della carcerazione) – si deve necessariamente concludere che la decisione 8.2.2011 del giudice dei provvedimenti coercitivi ossequia, manifestamente, l’obbligo di motivazione derivante dal diritto di essere sentito.